Materiali e contributi

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24 novembre 2011
Come era prevedibile, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011 n. 309, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo della legge regionale Lombardia n. 12/2005…

Come era prevedibile, la Corte Costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011 n. 309,  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo della legge regionale Lombardia n. 12/2005 e dell’art. 22 della legge regionale Lombardia n. 7/2010, che includevano nell’ambito della ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettano il limite della sagoma dell’edificio preesistente. Suggeriamo agli operatori che sono in possesso di titoli edilizi relativi all’effettuazione di interventi di demolizione e ricostruzione non ancora ultimati, qualificati come ristrutturazione edilizia e che non rispettano il limite della sagoma dell’edificio preesistente, di valutare attentamente la loro posizione alla luce della sentenza sopra indicata. Scarica la sentenza.

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