Materiali e contributi

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9 dicembre 2011
Segnaliamo che il c.d. “decreto salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) ha modificato l’art. 3 del D.L. n. 223/2006…

Segnaliamo che il c.d. “decreto salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) ha modificato l’art. 3 del D.L. n. 223/2006, il quale ora prevede che “le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: […]

d-bis), il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”.

Per effetto di tale decreto, già entrato in vigore, è stata dunque attuata la più ampia liberalizzazione degli orari e delle aperture degli esercizi commerciali su tutto il territorio nazionale.

Lo stesso decreto n. 201/2011, all’art. 31.2, stabilisce inoltre che “secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

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