Materiali e contributi

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16 gennaio 2012
La Consulta garantisce un “serio ristoro” all’espropriato

Pubblichiamo la sentenza n. 338 del 22 dicembre 2011, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, il quale stabiliva che l’importo dell’indennità di espropriazione delle aree fabbricabili non potesse essere superiore al valore indicato dall’espropriato  nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata ai fini ICI. Con la stessa pronuncia è stato dichiarato incostituzionale anche l’articolo 37, comma 7, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 (T.U. espropriazioni) che riproduceva il testo dell’articolo 16 sopra citato.

La Corte ha ritenuto che “la disciplina stabilita dall’articolo 16 non è, infatti, compatibile con il … nucleo minimo di tutela del diritto di proprietà, in quanto non contempla alcun meccanismo che, in caso di omessa dichiarazione/denuncia ICI (o in caso di denuncia di valori irrisori), consenta di porre un limite alla totale elisione di tale indennità, garantendo comunque un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare dell’indennità“.

Dall’illegittimità costituzionale di tali norme deriva quindi che l’indennità di espropriazione dovrà essere comunque corrisposta e costituire un “serio ristoro” anche qualora il soggetto espropriato non abbia presentato alcuna dichiarazione ai fini ICI o nel caso in cui in tale dichiarazione sia stato indicato un importo considerevolmente inferiore rispetto al valore effettivo dell’immobile. Fonte: cortecostituzionale.it. Scarica file.

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