
Materiali e contributi
Prosegue il processo di “liberalizzazione” per l’insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.
Per effetto delle ultime modifiche normative, è prevista la necessità del rilascio, da parte dell’Amministrazione comunale, dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico solo “nelle zone soggette a tutela”, mentre negli altri casi è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L’art. 64 comma 1 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato ad opera dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 stabilisce infatti che “l’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L’apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.
A sua volta il comma 3 dello stesso art. 64 D.Lgs. n. 59/2010 dispone che “al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività”.