
Materiali e contributi
Segnaliamo
che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 25021 del 7ottobre 2019, hanno enunciato l’innovativo principio di diritto secondo il
quale sono nulli gli atti di divisione (ereditaria e tra vivi) che non
riportino gli estremi del titolo edilizio o della autorizzazione in sanatoria,
ai sensi degli articoli 40, co. 2, L. n. 47/1985 e 46, co. 1, DPR n. 380/2001.
Inoltre,
qualora tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni
coerede ha diritto, ai sensi dell’art. 713 c.c., di chiedere e ottenere lo
scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli
altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove
non vi sia il consenso degli altri condividenti.
Non sono
invece assoggettabili alla comminatoria della nullità, gli atti derivanti da
procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, intrapresi nei
confronti del proprietario del fabbricato abusivo.
Per
ragioni sistematiche, la decisione deve essere letta insieme ad altra
precedente della Suprema Corte (S.U., n. 8230 del 22 marzo 2019), ove si
afferma che “in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli
estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è
valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della
costruzione realizzata al titolo menzionato“.