
Materiali e contributi
Tra le novità introdotte dal D.L.
Semplificazioni (DL n. 76/2020), da ultimo convertito in legge (L. n. 120 del
11 settembre 2020), segnaliamo le seguenti:
·
la riduzione del 20% del contributo di costruzione – quindi sia
sugli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sia sul contributo
commisurato al costo di costruzione – per determinati tipi di interventi sul
patrimonio edilizio esistente.
Nello
specifico, la riduzione si applica per “gli interventi di
rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa
in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione,
nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione”.
I
Comuni hanno inoltre la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del
contributo di costruzione fino alla completa esenzione dallo stesso;
·
la semplificazione procedimentale e l’eventuale bonus
volumetrico
previsto in favore degli enti pubblici ma anche degli investitori istituzionali
(quali i Fondi attraverso le relative SGR e gli OICR in genere) laddove
eseguissero “opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare
edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture
scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e
residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di
quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata”.
In
questo caso, le opere sono sempre consentite con SCIA purché siano iniziate
entro il 31 dicembre 2022 e siano realizzate, sotto controllo pubblico, mediante
interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e
ricostruzione.
Gli
interventi possono avere ad oggetto immobili con qualsiasi destinazione
d’uso (fatta eccezione per quella rurale) e possono inoltre “prevedere
un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della
superficie lorda esistente”.
Le
Regioni devono dare attuazione a questa disposizione entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della Legge di conversione n. 120/2020. Decorsi i 60
giorni senza un recepimento regionale, “trovano applicazione diretta le
disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»”.
Cliccare ove sottolineato per prendere visione
dell’art. 17, comma 4-bis, del Testo Unico dell’Edilizia, come riformato dal
D.L. Semplificazioni convertito in legge e del nuovo comma 7-ter introdotto, in
sede di conversione, dalla L. n. 120/2020 all’art. 10 del D.L. Semplificazioni.
Lo
Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.