Materiali e contributi

Materiali e contributi

30 settembre 2020
La nuova legge di semplificazione approvata dal Consiglio regionale della Lombardia

In data 22 settembre 2020 il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la legge denominata “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo”, che, secondo quanto da essa disposto ai sensi dell’articolo 13, primo comma, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL, allo stato non ancora avvenuta.


Diverse le novità rispetto al testo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. XI/3313 del 30 giugno 2020, di cui avevamo evidenziato gli aspetti salienti nella news del 24 luglio 2020.


In particolare, è stato introdotto l’articolo 7 “Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana”, che prevede talune puntuali modifiche alla legge regionale n. 12/2005, ossia:


  • che sono assoggettati alla s.c.i.a. in alternativa al permesso di costruire (articolo 33.1.d della l.r. n. 12/2005) anche “gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter”, ovverosia gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dismesso con criticità e degli edifici rurali dismessi o abbandonati; per tali interventi “l’efficacia della s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall’articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall’articolo 40 ter, comma 3” (comma primo, lettera a);

  • una qualificazione puntuale delle “attività di logistica o autotrasporto di merci e prodotti”, che ricomprende le “attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio” (comma secondo).


Segnaliamo inoltre che:


  • i termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati ad istanza di parte entro il 31 dicembre 2021, se superiori al termine di trenta giorni … sono in via sperimentale ridotti fino alla metà. Decorsi tali termini, il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, fatta salva la disposizione dell’articolo 20, comma 4, della legge 241/1990” (articolo 12.1, già articolo 13.1 della deliberazione della Giunta regionale n. XI/3313 del 30 giugno 2020);

  • gli interventi di attività edilizia libera, realizzati senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001, sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33”, in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (articolo 6.1).


Cliccare qui per prendere visione della legge regionale in argomento.

Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.

« Elenco news